GTC

Condizioni generali di AGB.

LENSER Präzisionstechnik GmbH & Co KG, Kemptener Straße 48, D-89250 Senden.

Stato febbraio 2004

I. Informazioni generali

1 I nostri contratti (consegne, servizi, ordini) si basano sui seguenti termini e condizioni, senza eccezioni.
Effettuando un ordine o accettando il nostro ordine, il partner contrattuale riconosce i nostri termini e condizioni.

2 Ci opponiamo a qualsiasi termine e condizione contrastante.
Questi si applicano solo se concordati per iscritto.
I termini e le condizioni del partner contrattuale non diventeranno parte del contratto anche se non ci opponiamo nuovamente e forniamo o accettiamo la consegna/servizio contrattualmente dovuto senza riserve.
Nel caso in cui siamo noi il cliente, si applicano le rispettive disposizioni di legge.

3. i nostri termini e condizioni si applicheranno anche a tutte le future transazioni con il partner contrattuale.

4 I nostri termini e condizioni sono disponibili per la consultazione presso i nostri locali commerciali.
Possono anche essere inviate gratuitamente in qualsiasi momento su richiesta.

II Conclusione del contratto, contenuto del contratto

1. Il contratto si conclude solo con la nostra conferma d’ordine scritta o con la consegna dei servizi concordati.
Tuttavia, siamo tenuti a comunicare immediatamente per iscritto l’eventuale rifiuto dell’ordine.
Nel caso in cui il cliente sia noi, il contratto si concluderà, in assenza di obiezioni, entro 14 giorni dal ricevimento del nostro ordine in conformità con il nostro ordine.

2 Le nostre offerte sono soggette a modifiche.
Il partner contrattuale è vincolato alla sua offerta per un massimo di un mese.

3. tutti gli accordi presi al momento della conclusione del contratto devono essere registrati per iscritto; non sono stati presi accordi diversi da quelli registrati.
La forma scritta si intende accettata anche per gli accordi accessori, le assicurazioni e le modifiche successive, compresa la cancellazione del contratto.

III Prezzi e pagamenti

1. i prezzi devono essere intesi come il valore dei beni/servizi senza sconti e altre riduzioni, più il carico, l’imballaggio, il trasporto e l’eventuale assicurazione da stipulare solo sulla base di accordi speciali e più l’imposta sul valore aggiunto applicabile.

2. il pagamento dovrà essere effettuato in EURO senza alcuna detrazione e senza spese, alla consegna o all’invio della fattura o di qualsiasi altro documento di fatturazione.

3. gli interessi di mora saranno addebitati all’8% annuo al di sopra del rispettivo tasso di interesse di base pubblicato nella Gazzetta Federale.
Oltre alle disposizioni di legge, avremo il diritto di addebitare interessi di mora più elevati se saremo in grado di dimostrare un addebito maggiore, a meno che la controparte contrattuale non dimostri di non aver maturato alcun interesse di mora o di averne maturato uno significativamente inferiore.

4. I vaglia, gli assegni e le cambiali saranno accettati solo a fronte della prestazione e saranno addebitate tutte le spese di sconto e di incasso.

5. il partner contrattuale può compensare i nostri crediti solo con contropretese non contestate, riconosciute o legalmente stabilite.

6. il diritto di ritenzione può inoltre essere esercitato solo in caso di contropretese non contestate, riconosciute o legalmente stabilite e solo se si basa sullo stesso rapporto contrattuale.

IV. Consegna e ritardo nella consegna

1. l’inizio del periodo di consegna da noi indicato presuppone il chiarimento di tutte le questioni tecniche.
L’adempimento del nostro obbligo di consegna richiede il puntuale e corretto adempimento degli obblighi del partner contrattuale.

2. l’autoconsegna tempestiva e corretta rimane riservata.

3. Le date di consegna o i periodi di consegna, che possono essere concordati come vincolanti o non vincolanti, devono essere indicati per iscritto.
I periodi di consegna decorrono dalla conclusione del contratto.
Se vengono concordate modifiche successive al contratto, è necessario concordare contemporaneamente una nuova data di consegna o un nuovo periodo di consegna, se necessario.

4. il termine di consegna si considera rispettato se l’oggetto della consegna ha lasciato la nostra sede o se è stata inviata la notifica di disponibilità alla spedizione entro la data di scadenza.

5. Dopo 6 settimane dal superamento di una data di consegna non vincolante o di un periodo di consegna non vincolante, il partner contrattuale può richiederci per iscritto di effettuare la consegna entro un periodo di tempo ragionevole.
Solo con questo sollecito saremo in mora.
Ciò non si applica se il suddetto periodo di grazia è irragionevolmente lungo.
In tal caso si applicherà il periodo di tolleranza ragionevolmente lungo.

6. se il nostro inadempimento è dovuto a negligenza lieve, la nostra responsabilità per i danni è esclusa, a meno che non si tratti di danni alla vita, al corpo e alla salute.

7 In alternativa, limitiamo la nostra responsabilità per inadempimento in caso di negligenza lieve ai danni tipicamente prevedibili.

8. cause di forza maggiore, sommosse, scioperi, serrate e significative interruzioni operative non imputabili a noi, modificheranno le date e le scadenze specificate nelle Clausole 1 e 2 per la durata delle interruzioni delle prestazioni causate da tali circostanze e per un ragionevole periodo di avviamento.
1 e 2 della durata dell’interruzione delle prestazioni causata da tali circostanze e di un ragionevole periodo di avviamento.

V. Trasferimento del rischio, consegna, ispezione, obbligo di notifica dei difetti

1 A prescindere da qualsiasi obbligo di assemblaggio, il rischio passa al cliente al momento della consegna allo spedizioniere, ma al più tardi quando la merce lascia i nostri locali.

Se la merce è pronta per la spedizione, il rischio passa al partner contrattuale una settimana dopo la ricezione dell’avviso di disponibilità alla spedizione, a meno che non abbiamo accettato la spedizione della merce.
Se la spedizione o l’accettazione è ritardata a causa di circostanze di cui è responsabile il partner contrattuale, il rischio passa al partner contrattuale dopo l’invio dell’avviso di disponibilità alla spedizione.
In ogni caso, saremo obbligati a stipulare un’assicurazione solo su richiesta scritta speciale della parte contraente e a spese di quest’ultima.

2. il partner contrattuale ha l’obbligo di ispezionare la merce per verificare la presenza di eventuali difetti – anche in caso di rivendita – e di segnalare per iscritto eventuali difetti senza indugio, al più tardi entro 10 giorni lavorativi.

3. Su richiesta, il cliente è tenuto a collaborare alla preparazione di un protocollo di accettazione e di funzionamento.

Garanzia VI

1. in caso di difetti materiali e di difetti del titolo che non siano semplicemente insignificanti, avremo diritto all’adempimento successivo come segue, oltre alle disposizioni di legge:

Siamo autorizzati a correggere il difetto due volte.
Se la natura dell’articolo o del difetto o altre circostanze indicano che la rettifica non è ancora fallita e ciò è ragionevole per il partner contrattuale, avremo il diritto di effettuare ulteriori rettifiche.

2. se la rettifica non è andata a buon fine, il partner contrattuale avrà il diritto di ridurre il prezzo o, a sua discrezione, di recedere dal contratto e di far valere il diritto al risarcimento in conformità alle disposizioni di legge.

3. il periodo di prescrizione è di 12 mesi, anche per la vendita di beni usati.

4 La nostra garanzia è limitata al valore del lavoro o delle lavorazioni parziali da noi eseguite.

VII Esclusione dei danni, limitazione di responsabilità

1. se il nostro obbligo di risarcimento si basa sulla violazione solo lievemente negligente di obblighi contrattuali essenziali, limitiamo la nostra responsabilità per i danni, quella dei nostri rappresentanti legali o agenti vicari ai danni prevedibili tipici del contratto, a meno che non si tratti di danni alla vita, all’incolumità fisica e alla salute.

2. se il nostro obbligo di risarcimento si basa sulla violazione solo lievemente negligente di obblighi secondari non essenziali, escludiamo la nostra responsabilità per i danni, quella dei nostri rappresentanti legali o dei nostri agenti vicari, a meno che non si tratti di danni alla vita, all’integrità fisica o alla salute.

3. in tutti i casi di responsabilità per danni dovuti a violazione colposa del dovere, indipendentemente dalla base giuridica, a meno che non si tratti di rivendicazioni ai sensi della legge sulla responsabilità del prodotto, la nostra responsabilità per danni sarà limitata ai danni per noi prevedibili.

4. in alternativa, escludiamo la nostra responsabilità per danni, quella dei nostri rappresentanti legali o agenti vicari, nella misura in cui siamo responsabili di una violazione lievemente negligente di un obbligo contrattuale che, per la sua natura e le sue conseguenze, non mette a repentaglio lo scopo del contratto, a meno che non si tratti di danni alla vita, alla salute e all’integrità fisica.

5. Le disposizioni di cui sopra non si applicano alle richieste di risarcimento ai sensi della legge sulla responsabilità del prodotto.

6. se viene avanzata una richiesta di risarcimento per danni derivanti dalla responsabilità del produttore ai sensi del § 823 BGB (base per le richieste di risarcimento illecite), limitiamo la nostra responsabilità al di là delle disposizioni di cui sopra al pagamento dell’indennizzo del nostro assicuratore di responsabilità civile.
La somma assicurata è quella tipica del danno/contratto/proprietà.
Se l’assicurazione non si realizza o non si realizza completamente, la nostra responsabilità rimarrà inalterata, limitatamente all’importo della somma assicurata.
Se la somma assicurata non è tipica per il tipo di danno, contratto o proprietà, limiteremo la nostra responsabilità in questi casi all’importo del danno, del contratto e/o della proprietà tipico per il tipo di danno.

VIII Riserva di proprietà

1. in tutti i casi, ci riserviamo la proprietà dell’oggetto della consegna fino al ricevimento di tutti i pagamenti previsti dal relativo contratto di consegna.

2 Inoltre, ci riserviamo la proprietà degli articoli consegnati fino al soddisfacimento di tutte le richieste derivanti dal rapporto commerciale, comprese quelle future.
In ogni caso, il partner contrattuale è tenuto a conservare gratuitamente gli articoli consegnati con la cura di un uomo d’affari prudente.

3. La costituzione in pegno e il trasferimento a titolo di garanzia dei beni riservati non sono consentiti in alcun caso.
In caso di sequestro, confisca o altre disposizioni da parte di terzi, dovremo essere informati immediatamente e dovremo fornire i documenti necessari per un’obiezione.

4 Inoltre, il partner contrattuale avrà il diritto di trattare e rivendere l’oggetto della consegna nell’ambito delle proprie attività commerciali, a condizione che non sia inadempiente.
Al momento della stipula del contratto con noi, ci cede i crediti nei confronti dei suoi clienti a cui ha diritto dalla vendita o per qualsiasi altro motivo legale per un importo pari al valore della fattura della merce consegnata con riserva di proprietà.

5. il diritto di vendita e l’autorizzazione a riscuotere i crediti ceduti decadono in caso di sospensione del pagamento, richiesta o apertura di una procedura di insolvenza e in caso di protesto di assegni o cambiali.
In questi casi, il partner contrattuale sarà obbligato a fornirci una fattura immediata e non richiesta per la merce soggetta a riserva di proprietà e alla cessione dei crediti.

6. la riserva di proprietà rimarrà in vigore anche se i “singoli crediti” sono inclusi in una fattura corrente e il saldo è stato effettuato e riconosciuto, a meno che il saldo non sia stato saldato.

7. se il valore delle garanzie concesse supera i nostri crediti di oltre il 20%, saremo obbligati, su richiesta del cliente e a nostra ragionevole discrezione, a trasferire nuovamente le garanzie nella misura in cui il limite di sicurezza è superato.

8. abbiamo il diritto di ritirare la merce prenotata dopo aver inviato un sollecito in conformità con i casi regolati nella clausola 5 e se il partner contrattuale è in ritardo con una parte significativa dei suoi obblighi di pagamento.
Come nel caso di un sequestro da parte nostra, questo non sarà considerato un annullamento del contratto.
Il partner contrattuale è obbligato a consegnare la merce.
È escluso il diritto di ritenzione.

9. gli importi che il partner contrattuale incassa dai crediti ceduti devono essere conservati separatamente fino al loro trasferimento a noi, al fine di escludere la compensazione e/o il netting con i conti bancari detenuti a debito.

10. L’elaborazione o la trasformazione dell’oggetto della consegna da parte del partner contrattuale sarà sempre effettuata a nostro nome.
Se questo viene elaborato con altri articoli non di nostra proprietà, acquisiremo la comproprietà del nuovo articolo nel rapporto tra il valore dell’articolo di consegna e gli altri articoli elaborati al momento dell’elaborazione.
Per tutti gli altri aspetti, l’articolo creato dalla lavorazione sarà uguale a quello consegnato con riserva di proprietà.

11. Se l’oggetto della consegna viene mescolato in modo indissolubile con altri oggetti non appartenenti a noi, acquisiremo la comproprietà del nuovo oggetto in proporzione al valore dell’oggetto della consegna rispetto agli altri oggetti mescolati al momento della mescolanza.
Se la miscelazione avviene in modo tale che l’articolo del partner contrattuale deve essere considerato come l’articolo principale, si concorda che il partner contrattuale trasferirà la comproprietà a noi su base proporzionale.
Il partner contrattuale deterrà per noi la proprietà esclusiva o la comproprietà risultante.

12 Nella misura in cui siamo i trasformatori dei materiali che ci sono stati forniti, facciamo riferimento al diritto di pegno dell’appaltatore.
Inoltre, si concorda che manterremo la proprietà indiretta al momento della consegna dei beni lavorati da noi.
Il destinatario della merce lavorata dovrà immagazzinarla per noi fino alla liquidazione dei nostri crediti.
Lo stesso vale per gli altri clienti ai quali il nostro cliente è obbligato a sottoscrivere lo stesso regolamento.
Inoltre, in base alla legge sulle obbligazioni, è previsto un pegno sui materiali consegnati per l’importo dei nostri crediti nei confronti del cliente.

IX. Scelta della legge, foro competente

1. Tutti i contratti saranno regolati dalla legge della Repubblica Federale di Germania, ad esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni mobili (CISG).

2. Il luogo di adempimento per tutti i reclami reciproci derivanti dal rapporto contrattuale è Senden.

3. la nostra sede legale sarà il foro competente per tutti i reclami derivanti dal rapporto commerciale, comprese le azioni su assegni e cambiali, se il partner contrattuale è un commerciante.
Tuttavia, abbiamo anche il diritto di citare in giudizio il partner contrattuale presso il suo foro competente generale.

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