AGB

Condizioni generali di AGB.

LENSER Präzisionstechnik GmbH & Co. KG, Kemptener Straße 48, D-89250 Senden.

Stato febbraio 2004

I. Generale

(1) I nostri contratti (consegne, servizi, ordini) si basano senza eccezioni sui seguenti termini e condizioni. Effettuando un ordine o accettando il nostro ordine, il partner contrattuale riconosce i nostri termini e condizioni.

Con la presente ci opponiamo a qualsiasi termine e condizione contrastante. Esse si applicano solo se concordate per iscritto. Le condizioni del partner contrattuale non diventano parte del contratto anche se non ci opponiamo nuovamente ad esse e forniamo o accettiamo senza riserve la fornitura/servizio contrattualmente dovuto. Nel caso in cui siamo noi l’acquirente, si applicano le rispettive disposizioni di legge.

I nostri termini e condizioni si applicano anche a tutte le future transazioni con la parte contraente.

I nostri termini e condizioni sono disponibili per la consultazione presso la nostra sede. Su richiesta, possiamo anche inviarli gratuitamente in qualsiasi momento.

II Conclusione del contratto, contenuto del contratto

(1) Il contratto si conclude solo con la nostra conferma d’ordine scritta o con la consegna dei servizi concordati. Tuttavia, siamo tenuti a comunicare immediatamente per iscritto l’eventuale rifiuto dell’ordine. Nel caso in cui siamo noi l’acquirente, il contratto sarà concluso entro 14 giorni dal ricevimento del nostro ordine in conformità con il nostro ordine in assenza di obiezioni.

Le nostre offerte sono soggette a modifiche. La parte contraente è vincolata dalla sua offerta per un massimo di un mese.

3. tutti gli accordi presi al momento della conclusione del contratto devono essere scritti; non sono stati presi accordi diversi da quelli indicati per iscritto. La forma scritta si considera concordata anche per gli accordi sussidiari, le assicurazioni e le successive modifiche, compresa la cancellazione del contratto.

III. prezzi e pagamenti

(1) I prezzi devono essere intesi come il valore della merce/servizio senza sconti e altre riduzioni, più il carico, l’imballaggio, il trasporto e l’eventuale assicurazione da stipulare solo sulla base di accordi speciali, nonché più l’imposta sul valore aggiunto rispettivamente applicabile.

2. il pagamento sarà effettuato in EURO, senza spese e senza alcuna detrazione, al momento della consegna o dell’invio della fattura o di qualsiasi altro documento di liquidazione.

3. gli interessi di mora saranno addebitati all’8% annuo al di sopra del rispettivo tasso di base pubblicato nella Gazzetta federale. Oltre alle disposizioni di legge, siamo autorizzati ad applicare interessi di mora più elevati se possiamo dimostrare un addebito maggiore, a meno che la parte contraente non dimostri che non sono stati maturati interessi di mora o che sono stati notevolmente inferiori.

Le disposizioni di pagamento, gli assegni e le cambiali saranno accettati solo in conto prestazione, con l’addebito di tutte le spese di sconto e di incasso.

5. la parte contraente può compensare i nostri crediti solo con contropretese non contestate, riconosciute o stabilite per legge.

6. Il diritto di ritenzione può inoltre essere esercitato solo in caso di contropretese non contestate, riconosciute o legalmente stabilite e solo se si basa sullo stesso rapporto contrattuale.

IV. Consegna e ritardo nella consegna

1. l’inizio del termine di consegna da noi indicato presuppone il chiarimento di tutte le questioni tecniche. L’adempimento del nostro obbligo di consegna richiede il puntuale e corretto adempimento degli obblighi del partner contrattuale.

2. resta riservata l’autoconsegna tempestiva e corretta.

3. le date di consegna o i periodi di consegna, che possono essere concordati come vincolanti o non vincolanti, devono essere indicati per iscritto. I termini di consegna decorrono dalla stipula del contratto. Se vengono concordate modifiche successive al contratto, se necessario verrà concordata contemporaneamente una nuova data di consegna o un nuovo periodo di consegna.

Il termine di consegna si considera rispettato se l’oggetto della consegna ha lasciato la nostra sede o se è stata inviata una notifica di disponibilità alla spedizione entro la scadenza del termine di consegna.

5. 6 settimane dopo il superamento di una data di consegna non vincolante o di un termine di consegna non vincolante, il partner contrattuale può richiederci per iscritto di effettuare la consegna entro un termine ragionevole. Saremo inadempienti solo con questo richiamo. Ciò non si applica se il suddetto periodo di tolleranza è irragionevolmente lungo. In tal caso si applica il periodo di tolleranza ragionevolmente lungo.

6. se la nostra inadempienza si basa su una negligenza lieve, la nostra responsabilità per i danni è esclusa, a meno che non si tratti di danni alla vita, al corpo e alla salute.

(7) In alternativa, in caso di negligenza lieve, limiteremo la nostra responsabilità derivante dall’inadempimento al danno tipicamente prevedibile.

Cause di forza maggiore, sommosse, scioperi, serrate e interruzioni operative significative non imputabili a noi, modificheranno le date di consegna specificate nella Clausola 8. 1 e 2 dalla durata delle interruzioni delle prestazioni causate da tali circostanze e da un ragionevole periodo di avviamento.

V. Trasferimento del rischio, consegna, ispezione, obbligo di denuncia dei difetti

(1) Indipendentemente da eventuali obblighi di montaggio, il rischio passa al cliente al momento della consegna allo spedizioniere, ma non oltre la partenza dalla nostra sede.

Se la merce è pronta per la spedizione, il rischio passa al partner contrattuale una settimana dopo il ricevimento dell’avviso di disponibilità alla spedizione, a meno che non ci siamo impegnati a spedire la merce. Se la spedizione o il collaudo vengono ritardati a causa di circostanze di cui è responsabile il contraente, il rischio si trasferisce con l’invio di un avviso di disponibilità alla spedizione. In ogni caso, siamo obbligati a stipulare un’assicurazione nella misura e a spese della parte contraente solo su specifica istruzione scritta della parte contraente.

Il partner contrattuale è tenuto a controllare la merce per verificare la presenza di eventuali difetti – anche in caso di rivendita – e a comunicarli per iscritto senza indugio, al più tardi entro 10 giorni lavorativi.

3. Su richiesta, il cliente è tenuto a collaborare alla preparazione di un protocollo di accettazione e di funzionamento.

VI Garanzia

(1) In caso di vizi materiali e di vizi del titolo che non siano semplicemente insignificanti, abbiamo diritto a una prestazione supplementare in aggiunta alle disposizioni di legge come segue:

Abbiamo il diritto di rielaborare 2 x. Se la natura dell’articolo o del difetto o le altre circostanze indicano che la rettifica non è ancora fallita e che ciò è ragionevole per il partner contrattuale, siamo autorizzati a effettuare ulteriori rettifiche.

2. se la rettifica non è andata a buon fine, la parte contraente ha il diritto di ridurre il prezzo o, a sua scelta, di recedere dal contratto e di far valere il diritto al risarcimento dei danni secondo le disposizioni di legge.

Il periodo di prescrizione è di 12 mesi, anche nel caso di vendita di beni usati.

La nostra garanzia è limitata al valore del lavoro eseguito da noi o a processi di lavoro parziali.

VII Esclusione di danni, limitazione di responsabilità

(1) Se il nostro obbligo di risarcimento si basa sulla violazione solo lievemente negligente di obblighi contrattuali essenziali, limitiamo la nostra responsabilità per i danni, quella dei nostri rappresentanti legali o agenti ausiliari ai danni prevedibili tipici del contratto, a meno che non si tratti di danni alla vita, all’integrità fisica o alla salute.

2. se il nostro obbligo di risarcimento si basa sulla violazione solo lievemente colposa di obblighi accessori non essenziali, escludiamo la nostra responsabilità per i danni, quella dei nostri rappresentanti legali o dei nostri ausiliari, tranne in caso di danni alla vita, all’integrità fisica o alla salute.

(3) In tutti i casi di responsabilità per danni dovuti a violazione colposa degli obblighi, indipendentemente dalla base giuridica, a meno che non si tratti di rivendicazioni ai sensi della legge sulla responsabilità del prodotto, la nostra responsabilità per danni sarà limitata ai danni per noi prevedibili.

(4) In alternativa, escludiamo la nostra responsabilità per danni, quella dei nostri rappresentanti legali o agenti vicari, nella misura in cui ci viene imputata una violazione lievemente negligente di un obbligo contrattuale che, per la sua natura e le sue conseguenze, non mette in pericolo lo scopo del contratto, tranne nel caso di danni alla vita, alla salute e al corpo.

(5) Le disposizioni di cui sopra non si applicano alle richieste di risarcimento ai sensi della legge sulla responsabilità del prodotto.

6. se viene avanzata nei nostri confronti una richiesta di risarcimento per danni derivanti dalla responsabilità del produttore ai sensi del § 823 BGB (base per una richiesta di risarcimento per fatto illecito), limiteremo la nostra responsabilità al di là delle disposizioni di cui sopra all’indennizzo pagato dal nostro assicuratore di responsabilità civile. La somma assicurata viene stipulata in base alla perdita/contratto/proprietà. Se l’assicurazione non è valida o non lo è completamente, la nostra responsabilità rimane inalterata e limitata all’importo della somma assicurata. Se la somma assicurata non è stata stipulata in modo tipico del danno, del contratto e/o dell’oggetto, la compagnia limita la propria responsabilità in questi casi all’importo del danno, del contratto e/o dell’oggetto tipico del danno.

VIII Riserva di proprietà

(1) In tutti i casi, ci riserviamo la proprietà dell’oggetto della fornitura fino al ricevimento di tutti i pagamenti previsti dal relativo contratto di fornitura.

(2) Inoltre, ci riserviamo la proprietà degli articoli consegnati fino a quando non saranno soddisfatte tutte le richieste, anche quelle future, derivanti dal rapporto commerciale. In ogni caso, il partner contrattuale è tenuto a conservare gratuitamente gli oggetti della consegna con la cura di un uomo d’affari prudente.

3. la costituzione in pegno e il trasferimento di proprietà a titolo di garanzia della merce soggetta a riserva di proprietà sono inammissibili in tutti i casi. In caso di sequestro, confisca o altre disposizioni da parte di terzi, è necessario informarci immediatamente e fornirci i documenti necessari per un’obiezione.

4. Il partner contrattuale ha inoltre il diritto di elaborare e rivendere l’oggetto della fornitura nell’ambito della propria attività commerciale, a condizione che non sia in mora. Al momento della stipula del contratto con noi, egli ci cede già da ora i crediti nei confronti dei suoi clienti a cui ha diritto dalla vendita o per qualsiasi altro motivo legale, per un importo pari al valore della fattura della merce consegnata con riserva di proprietà.

(5) In caso di cessazione dei pagamenti, richiesta o apertura di una procedura di insolvenza, nonché in caso di protesto di un assegno o di una cambiale, il diritto di vendita e l’autorità di riscuotere i crediti ceduti si estinguono. In questi casi, la parte contraente è tenuta a fornirci senza indugio e senza che le venga richiesto, la fattura per la merce soggetta a riserva di proprietà e la cessione dei crediti.

6. la riserva di proprietà rimane in vigore anche se i singoli “crediti” sono inclusi in una fattura corrente e il saldo è stato effettuato e riconosciuto, a meno che il saldo non sia stato saldato.

7. Se il valore delle garanzie concesse supera i nostri crediti di oltre il 20 %, saremo obbligati, su richiesta del cliente, a riassegnarle a nostra ragionevole discrezione nella misura in cui il limite di garanzia viene superato.

8. abbiamo il diritto di ritirare la nostra merce prenotata dopo aver inviato un sollecito in conformità con i casi regolati nella sezione 5 e se il partner contrattuale è in ritardo con una parte significativa dei suoi obblighi di pagamento. Così come un sequestro da parte nostra, questo non sarà considerato un recesso dal contratto. Il partner contrattuale è tenuto a consegnare la merce. È escluso il diritto di ritenzione.

9. Gli importi che il partner contrattuale riscuote dai crediti ceduti vengono conservati separatamente fino al loro trasferimento a noi, al fine di escludere la compensazione e/o l’imputazione su conti bancari con saldi a debito.

10. l’elaborazione o la trasformazione dell’oggetto della fornitura da parte del partner contrattuale avviene sempre per noi. Se questo viene elaborato insieme ad altri oggetti non di nostra proprietà, acquisiremo la comproprietà del nuovo oggetto nel rapporto tra il valore dell’oggetto della consegna e gli altri oggetti elaborati al momento dell’elaborazione. Per il resto, all’oggetto creato dalla lavorazione si applicano le stesse condizioni dell’oggetto di fornitura consegnato con riserva.

11. Se l’oggetto della fornitura viene mescolato in modo indissolubile con altri oggetti non di nostra proprietà, acquisiremo la comproprietà del nuovo oggetto in proporzione al valore dell’oggetto della fornitura rispetto agli altri oggetti mescolati al momento della mescolanza. Se la miscelazione viene effettuata in modo tale che l’oggetto del partner contrattuale debba essere considerato l’oggetto principale, si intende che il partner contrattuale ci trasferisce la comproprietà su base proporzionale. Il partner contrattuale terrà in custodia per noi la proprietà unica o congiunta così creata.

12. nella misura in cui siamo i trasformatori dei materiali che ci vengono forniti, segnaliamo il vincolo dell’appaltatore dei lavori. Inoltre, si concorda che noi manteniamo il possesso indiretto al momento della consegna delle merci da noi trattate. Il destinatario della merce trattata dovrà custodirla per noi fino alla liquidazione dei nostri crediti. Lo stesso vale per gli altri clienti ai quali il nostro cliente è tenuto a concordare la stessa disposizione. Inoltre, viene concordato un diritto di pegno sui materiali consegnati per l’importo dei nostri crediti nei confronti del cliente.

IX. Scelta della legge, foro competente

Tutti i contratti saranno regolati dalla legge della Repubblica Federale di Germania, ad esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (CISG).

Il luogo di adempimento per tutti i crediti reciproci derivanti dal rapporto contrattuale è Senden.

La nostra sede è il foro competente per tutti i reclami derivanti dal rapporto commerciale, comprese le azioni su assegni e cambiali, se il partner contrattuale è un commerciante effettivo. Tuttavia, abbiamo anche il diritto di citare in giudizio il partner contrattuale presso il suo foro competente generale.

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